Novel food: cosa sono, cosa non sono e come vengono autorizzati
Ecco tutto (o quasi) quello che c’è da sapere sui novel food
Tutti quei prodotti e quelle sostanze alimentari privi di storia di consumo “significativo” all’interno dell’Unione Europea al 15 maggio 1997, data di entrata in vigore del Regolamento (CE) 258/97. Così sono definiti, dal punto di vista normativo, i novel food, i cibi cioè innovativi o di nuova concezione prodotti con tecnologie e processi produttivi innovativi, o anche quegli alimenti che sono o sono stati tradizionalmente consumati al di fuori dell’Unione Europea.
Fin qui sembrerebbe tutto semplice, ma per capire meglio cosa sono e come sono regolamentati i novel food abbiamo chiesto aiuto a Roberta Dameno, professoressa associata in Sociologia del Diritto presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, che insieme a Paola Palestini, professoressa associata in Biochimica presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, ha fatto il punto nel corso di un convegno dello scorso maggio al Food&Science Festival 2025 di Mantova.
La salute dei consumatori e la loro corretta informazione sono dunque in primo piano e fanno sì che tutti i novel food abbiano bisogno di un’autorizzazione per poter essere commercializzati all’interno dell’Unione Europea. “L’ente che supervisiona la salute alimentare per i consumatori è l’Efsa, che ha la sede proprio in Italia. Solo dopo il controllo di questo ente – spiega Roberta Dameno – si può procedere all’autorizzazione alla commercializzazione, che avviene tramite un regolamento apposito”.
Nella pratica, l’azienda X che vuole commercializzare un prodotto all’interno dell’Ue deve chiedere un’autorizzazione e presentare una domanda alla Commissione Europea che comprende “il nome e la descrizione, la composizione e la documentazione che attesti la non pericolosità e la sicurezza dell’alimento. Se l’alimento è un alimento tradizionale in un Paese terzo – ci spiega Roberta – è necessario indicare anche il Paese di origine e la documentazione relativa alla storia di consumo significativo e sicuro come alimento di Paese terzo. Il regolamento fa esplicito riferimento alla necessità di utilizzare il principio di precauzione per garantire la tutela della salute pubblica”.
Una volta sentito il parere dell’Efsa, se positivo, la Commissione Ue, consultando un apposito Comitato, rilascia l’autorizzazione per quel determinato prodotto; ma una volta autorizzato i controlli non si fermano, perché “gli alimenti sono sempre soggetti a controlli periodici”, precisa Roberta.
E per quanto riguarda l’etichettatura, Roberta Dameno spiega che “in etichetta deve essere indicata la composizione e l’eventuale possibilità di rischio connesso alle allergie alimentari. Ciò è molto importante per esempio per gli insetti. Non deve essere indicato che il cibo è novel food, dal momento che ha ottenuto l’autorizzazione a essere trattato come tutti gli altri alimenti”.
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